LE NUOVE CATENE DELLA PSICHIATRIA A 30 anni dalla riforma psichiatrica

  • June 5, 2008 12:49 pm
 
 
VENERDI’ 13 giugno 2008
c/o il polo didattico Carmignani
in piazza dei cavalieri a Pisa

il collettivo antipsichiatrico a.artaud-pisa
il collettivo antipsichiatrico violetta van gogh-firenze
 presentano

LE NUOVE CATENE DELLA PSICHIATRIA
A 30 anni dalla riforma psichiatrica

mostra fotografica ex-manicomio di Volterra
allestimento materiale informativo sulla 180

ore 18
una critica antipsichiatrica alla legge 180
interverrà il collettivo antipsichiatrico A.Artaud

la legge 180 e l’esperienza del telefono violetta
interverrà il collettivo antipsichiatrico Violetta Van Gogh

prima e dopo il 1978 30 anni di legge 180
interverrà G. Antonucci

a seguire dibattito

ore 21 aperitivo e cena/buffet

ore 21:30

i dispositivi e i meccanismi manicomiali nelle istituzioni psichiatriche
di oggi

interverrà N.Valentino

la psichiatria nelle carceri e la situazione degli OPG
interverrà S.Verde

a seguire dibattito

collettivo antipsichiatrico a.artaud –pisa
collettivo antipsichiatrico violetta van gogh-firenze

PER INFO:
335 7002669
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TSO: uno strumento di controllo

  • June 1, 2008 8:12 pm
La riforma del sistema psichiatrico italiano, che, con la legge 180 del 1978, ha visto l’abolizione dei Manicomi, si è rivelata più verbale che materiale, riguardando solo i luoghi della psichiatria, non i trattamenti e le logiche sottostanti.
Con la chiusura degli Ospedali Psichiatrici si è verificata una trasformazione che ha visto sorgere tutta una serie di piccole strutture preposte all’accoglienza dei vecchi e nuovi utenti della psichiatria, quali case famiglia, Centri di Salute Mentale (CSM), centri diurni, reparti ospedalieri, comunità terapeutiche, ecc, all’interno dei quali continuano a perpetuarsi sia l’etichetta di “malato mentale” sia i metodi coercitivi e violenti della psichiatria. Si sono conservati dispositivi e strumenti propri dei manicomi, quali la gestione del tempo quotidiano, dei soldi, l’obbligo delle cure e il ricorso alla contenzione fisica.
La legge Basaglia non ha intaccato il fenomeno dell’internamento, mantenendo inalterato il principio di manicomialità in base al quale chiunque può essere arbitrariamente etichettato come “malato mentale” e rinchiuso. Mentre l’articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla libera scelta del luogo di cura e la volontarietà delle cure mediche, con la legge 180 e la successiva 833 si sono stabiliti dei casi in cui il ricovero può essere effettuato indipendentemente dalla volontà dell’individuo: è il caso del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e dell’ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio).
Nel 1982 la popolazione dei degenti psichiatrici era calcolata intorno ai 24.118 persone. Nel 1914 tale cifra raggiunse i 54.311 individui, per impennare ancora toccando, nel 1934, gli 80.000 internati. Su queste stime si mantenne fino al 1971, anno in cui cominciò a decrescere gradualmente fino a raggiungere nel 1978 i 54.000 internati, con un movimento annuo di ricoverati che ammontava a circa 190.000 persone. Nel 1978 esistevano in Italia un centinaio di istituti (Ospedali Psichiatrici Provinciali) con una capacità di circa 80.000 posti letto.
Oggi il numero degli internati nel sistema post-manicomiale è difficilmente calcolabile perché con l’introduzione del TSO il flusso in entrata ed in uscita dai reparti nell’arco dell’anno si è fortemente accelerato, mentre la diffusione dei trattamenti psichiatrici extra-ospedalieri è enorme e riguarda ormai più di 600.000 persone.
Il regime terapeutico imposto dal TSO ha una durata di 7 giorni e può essere effettuato solo all’interno di reparti psichiatrici di ospedali pubblici. Deve essere disposto con provvedimento del Sindaco del Comune di residenza su proposta motivata da un medico e convalidata da uno psichiatra operante nella struttura sanitaria pubblica. Dopo aver firmato la richiesta di TSO, il Sindaco deve inviare il provvedimento e le certificazioni mediche al Giudice Tutelare operante sul territorio il quale deve notificare il provvedimento e decidere se convalidarlo o meno entro 48 ore. Lo stesso procedimento deve essere seguito nel caso in cui il TSO sia rinnovato oltre i 7 giorni.
La legge stabilisce che il ricovero coatto può essere eseguito solo se sussistono contemporaneamente tre condizioni: l’individuo presenta alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, l’individuo rifiuta la terapia psichiatrica, l’individuo non può essere assistito in altro modo rispetto al ricovero ospedaliero. Subito ci troviamo di fronte ad un problema: chi determina lo “stato di necessità” e l’urgenza dell’intervento terapeutico? E, in che modo si dimostra che il ricovero ospedaliero è l’unica soluzione possibile? Risulta evidente che le condizioni di attuazione di un TSO rimandano, di fatto, al giudizio esclusivo ed arbitrario di uno psichiatra, giudizio al quale il Sindaco, che dovrebbe insieme al Giudice Tutelare agire da garante del paziente, di norma non si oppone.
Per la persona coinvolta l’unica possibilità di sottrarsi al TSO sta nell’accettazione della terapia al fine di far decadere una delle tre condizioni, ma è frequente che il provvedimento sia mantenuto anche se il paziente non rifiuta la terapia.
Se, in teoria, la legge prevede il ricovero coatto solo in casi limitati e dietro il rispetto rigoroso di alcune condizioni, la realtà testimoniata da chi la psichiatria la subisce è ben diversa. Con grande facilità le procedure giuridiche e mediche vengono aggirate: nella maggior parte dei casi i ricoveri coatti sono eseguiti senza rispettare le norme che li regolano e seguono il loro corso semplicemente per il fatto che quasi nessuno è a conoscenza delle normative e dei diritti del ricoverato.
Spesso il paziente non viene informato di poter lasciare il reparto dopo lo scadere dei sette giorni ed è trattenuto inconsapevolmente in regime di TSV (Trattamento Sanitario Volontario). Persone che si recano in reparto in regime di TSV sono poi trattenute in TSO al momento in cui richiedono di andarsene. Diffusa è la pratica di far passare, tramite pressioni e ricatti, quelli che sarebbero ricoveri obbligati per ricoveri volontari: si spinge cioè l’individuo a ricoverarsi volontariamente minacciandolo di intervenire altrimenti con un TSO. La funzione dell’ASO è generalmente quella di portare la persona in reparto, dove sarà poi trattenuta in regime di TSV o TSO secondo la propria accondiscendenza agli psichiatri. Esemplificativa la vicenda di M. R., condotto al CSM di Livorno per un ASO il 30 Gennaio 2008: M. in quella occasione accettò il ricovero volontario per non incorrere in un TSO, ma il 6 Febbraio, alla sua richiesta di uscire, gli venne notificato un TSO che lo costrinse a rimanere in reparto per altre due settimane.
L’obbligo di cura oggi non si limita più alla reclusione in una struttura, ma si trasforma nell’impossibilità effettiva di modificare o sospendere il trattamento psichiatrico per la costante minaccia di ricorso al ricovero coatto cui ci si avvale alla stregua di strumento di oppressione e punizione.
L’attuale situazione è frutto non solo del potere psichiatrico e della totale mancanza di informazioni in merito all’istituzione psichiatrica, ma anche delle pressioni e intimidazioni più o meno dirette che le persone finiscono per subire in ambito familiare e sociale.
Un altro dato non può essere tralasciato: il grado di spersonalizzazione ed alienazione che si raggiunge durante una settimana di TSO ha pochi eguali. Il ricovero coatto rimane un atto di violenza e rappresenta un grande trauma per chi lo subisce. Insieme al bombardamento farmacologico che mira ad annullare la coscienza di sé della persona e a renderla docile ai ritmi e alle regole ospedaliere, per i pazienti considerati “agitati” si ricorre ancora all’isolamento e alla contenzione fisica. Riprovevole la vicenda del Giugno 2006 che vide G. Casu, un venditore ambulante ricoverato in TSO a Cagliari, morire dopo sette giorni di contenzione fisica e farmacologia. A seguito di questo tragico episodio il primario del reparto è stato sospeso dall’incarico e rinviato a giudizio per omicidio colposo insieme ad una collega psichiatra.
Purtroppo i casi di morte in TSO non sono pochi. Volendone citare alcuni ricordiamo E. Idehen, morto nel Maggio 2007 a Bologna: l’uomo si era sottoposto volontariamente alle cure, ma alla richiesta di andare a casa i medici decisero per il TSO facendo intervenire la polizia alle sue insistenze; la versione ufficiale sul decesso parla di una crisi cardiaca avvenuta mentre infermieri e poliziotti tentavano di portare l’uomo nel letto di contenzione. Nel Giugno 2007 a Empoli segue la morte per arresto cardiocircolatorio di Roberto Melino, un ragazzo di 24 anni: il giovane era entrato in reparto in TSV, tramutato, come nel caso precedente, in TSO alla richiesta di andare a casa; resta da chiarire se il decesso sia avvenuto per cause naturali o in seguito alla somministrazione di qualche farmaco.


Collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud Pisa

Per info: 3357002669
antipsichiatriapisa@inventati.org

www.artaudpisa.blogspot.com

CHI SIAMO

  • April 17, 2008 4:01 pm

immagine dello psichiatra e dei bambini...

A Pisa è nato il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud contro gli usi ed abusi della psichiatria.
Nessuno di noi è psichiatra, psicologo o uno "specialista " della mente ma siamo tutte persone
interessate a contrastare gli effetti nefasti che questa scienza del controllo produce sull’intero corpo sociale.

Ci sembra necessario mettere in discussione le pratiche di esclusione e segregazione indirizzate
a tutti quelli che non accettano il sistema di valori imposto dalla società.

E’ arrivato il momento di rompere il silenzio che permette il brutale perpetuarsi di tutte le
pratiche psichiatriche e di smascherare l’interesse economico che si cela dietro
l’invenzione di nuove malattie per promuovere la vendita di nuovi farmaci.

Ci proponiamo di fornire:
– un aiuto legale
– informazione sui farmaci e sui loro effetti
collaterali
– denunciare le violenze e gli abusi della psichiatria.


Chiunque è interessato può intervenire alle nostre assemblee che si svolgano
tutti i martedì alle 21:30 c/o lo Spazio Antagonista Newroz in via Garibaldi 72 a PISA
per info : antipsichiatriapisa@inventati.org
3357002669

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CINEFORUM ANTIPSICHIATRICO ITINERANTE

  • March 12, 2008 6:35 pm

il Collettivo Antipsichiatrico A.Artaud
     presenta

CINEFORUM ANTIPSICHIATRICO ITINERANTE

una rassegna cinematografica contro la psichiatrica
in diversi spazi e realtà nella città di Pisa

mercoledì 19 marzo
c/o lo Spazio Antagonista NEWROZ
via garibaldi 72
buffet aperitivo ore 20
film ore 21:30
Morgan matto da legare
di k.Reisz del 1966


mercoledì 26 marzo
c/o Spazio Sociale REBELDIA
via battisti 51
ore 21:30
Family life

di k.Loach del 1971

giovedì 3 aprile
c/o l’aula magna della facoltà di Scienze Politiche
via serafini 2
buffet aperitivo ore 20
film ore 21:30
Psichiatria industria di morte
documentario

mercoledì 9 aprile
c/o il Circolo Arci Unità al CEP
via boccherini 14
buffet ore 20
film ore 21:30
requiem for a dream
di D.Aronofsky del 2000


L’ELETTROSHOCK?E’ UNA TORTURA!

  • March 4, 2008 5:30 pm

 


È in questi giorni partita una petizione dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia, appoggiata dall’AITEC (Associazione Italiana Terapia Elettroconvulsivante), rivolta al ministro della salute Livia Turco per aumentare i centri clinici autorizzati a praticare la terapia elettroconvulsivante o elettroshock, che in Italia sono oggi nove, sei pubblici (Brescia, Oristano, Cagliari, Brunico, Bressanone, Pisa) e tre privati (Verona, Bologna, Roma), per arrivare ad almeno un servizio per ogni milione di abitante in tutte le regioni.
Più in generale l’obiettivo è quello di ridestare il consenso popolare su una pratica dannosa e brutale da considerarsi una tortura, come le testimonianze di chi ha subito l’elettroshock documentano tristemente.
Le modifiche nel trattamento (anestesia totale e farmaci miorilassanti che impediscono le contrazioni muscolari, in precedenza diffuse a tutto il corpo con la conseguente rottura di denti ed ossa) riescono solo a camuffare gli effetti esteriori ma non ne cambiano la sostanza: una scarica di corrente elettrica costante di 0,9 ampere (la cui tensione varia fino ad un massimo di 450 volt, collocandosi solitamente sui 220 volt) sui lobi frontali o sull’emisfero cerebrale non dominante -TEC monolaterale- che provoca un’intensa crisi convulsiva durante la quale il cervello aumenta il suo metabolismo, il flusso e la pressione sanguigna. Ciò provoca danneggiamenti alla barriera emato-encefalica e all’equilibrio biochimico del nostro cervello. A seguito del trattamento si riscontrano molti e gravissimi effetti collaterali, quali rottura di vasi sanguigni cerebrali, regressione della capacità discorsiva, gravi e ampie perdite di memoria, persistenti emicranie, problemi cardio-circolatori e riduzione della massa cerebrale.
La validità scientifica del metodo ancora oggi non convince, o meglio non esiste: i meccanismi di azione della TEC non sono noti; l’unico dato certo, scoperto da Cerletti nel 1938, è che scariche elettriche adeguate producono un coma epilettico reversibile (quando il soggetto sopravvive o viene rianimato con successo). Per la psichiatria «l’ipotesi originale di Cerletti che l’effetto terapeutico di questa metodica fosse legato alle convulsione celebrale generalizzata è,  fino ad oggi, l’unico dato documentato da numerose ricerche cliniche e pressoché universalmente accettato» mentre «rimane irrisolto il problema di come la convulsione cerebrale provochi le modificazioni psichiche» e «non è chiaro quali e in che modo queste modificazioni (dei neurotrasmettitori e dei meccanismi recettoriali) siano correlate all’effetto terapeutico» (G. B. Cassano, Manuale di Psichiatria). Ma per chi subisce tale trattamento i danni cerebrali sono ben evidenti e possono essere rilevati attraverso autopsie e variazioni elettroencefalografiche anche dopo dieci o venti anni dallo shock.
La terapia elettroconvulsivante viene portata avanti da psichiatri di impronta organicista che, con i loro metodi autoritari, invasivi ed offensivi della dignità umana, compromettono seriamente la salute di milioni di persone, prima prescrivendo farmaci e poi, quando questi non producono nel paziente i risultati sperati, suggerendo l’elettroshock, che giova alla “cura” della depressione e della tristezza nella misura in cui provoca vuoti di memoria, apatia e demenza.
La stessa genesi e storia della terapia  lascia perplessi: l’idea venne nel 1938 a Ugo Cerletti e Lucio Bini dall’osservazione di maiali anestetizzati con una scarica elettrica prima di essere condotti al macello. Nel corso del ‘900 migliaia di internati furono sottoposti alla lobotomia elettrica con grande entusiasmo degli psichiatri che operavano nei manicomi poiché con essa gli “agitati” erano più tranquilli. Ma l’elettroshock non rimase chiuso nei manicomi: venne utilizzato come tortura e punizione durante la Grande Guerra e servì da ottimo strumento di repressione del dissenso durante gli anni Settanta, in Italia come in Argentina. Negli anni Ottanta quando ormai questa pratica brutale sembrava destinata al disuso, venne rivalutata e iniziò il suo riutilizzo a partire dagli USA. L’APA (Associazione Psichiatrica Americana) creò appositamente nel 1986 una task force per la raccolta di tutte le sperimentazioni di nuovi metodi elettroconvulsivanti che condussero a risultati favorevoli alla reintroduzione dell’operazione elettrica equiparata, nella sua nuova forma, ad un intervento chirurgico, o meglio, di psicochirurgia. La spinta più grande alla ridiffusione dell’elettroshock non è però da attribuire a progressi medico-scientifici, quanto a fattori puramente economici, visto che le compagnie di assicurazione statunitensi pagavano dopo il settimo giorno di ricovero solo nel caso in cui i pazienti necessitassero di interventi chirurgici.
 In Italia gli studi favorevoli alla sua reintroduzione vengono recepiti nel 1996 da una circolare dell’allora Ministro della Sanità R. Bindi che definiva l’elettroshock «presidio terapeutico di provata efficacia» consigliandone l’utilizzo. Il Comitato Bioetico Italiano bocciò l’elettroshock nelle strutture pubbliche permettendolo solo in quelle private convenzionate. L’effetto principale della circolare fu quello di trasformare l’elettroshock da prestazione ambulatoriale a prestazione chirurgica con il conseguente aumento del costo  (il ticket passò da 70.000 £ a 500.000 £ più i costi per le prestazioni della clinica convenzionata); a presiedere l’intervento oltre allo psichiatra troviamo ora un medico anestesista e tre infermieri.
Ci teniamo a ribadire che nonostante le moderne vesti di intervento chirurgico, l’elettroshock rimane uno strumento di tortura, una disumana violenza, un attacco all’integrità psicologica e culturale, oltre che un grande trauma, per chi lo subisce. Insieme ad altre comuni pratiche della psichiatria come il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) e l’ASO (accertamento sanitario obbligatorio), l’elettroshock è un esempio se non un’icona della coercizione e dell’arbitrio esercitato dalla psichiatria e dalla società nei confronti di chi non riesce o non vuole normalizzarsi.



Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud -Pisa
Collettivo Antipsichiatrico Violetta Van Gogh -Firenze
Collettivo Telefono Viola Milano T28
Collettivo Antipsichiatrico di bergamo


aderiscono al comunicato:
Collettivo Antipsichiatrico di Modena

 

RICHIESTA INSERIMENTO INFORMAZIONI IN CARTELLA CLINICA

  • February 11, 2008 4:10 pm

al RESPONSABILE

………………..Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura

Ospedale………………………………

Azienda ASL n°…..

e p.c. GIUDICE TUTELARE
di………………………


OGGETTO:

ART.17 L.R. 30/01/91 N°7

inserimento informazioni
in cartella clinica.


il/la sottoscritt..
…………………nato/a ……….il…………

residente in
……………..via………………………..

in atto ricoverat…
presso il reparto psichiatrico

dell’Ospedale

Azieda ASL n°……..

dal……….., in
ricovero………………….


visto

l’art.17 comma 2 della
legge regionale 30/01/91 n°7


chiede

che vengono inserite in
cartella clinica le seguenti informazioni:

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………


lì,…………….

FIRMA…………………………….

DIFFIDA

  • February 11, 2008 4:07 pm


al RESPONSABILE

………………..Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura

Ospedale………………………………

Azienda ASL n°…..

e p.c. GIUDICE TUTELARE
di………………………


il/la sottoscritt..
…………………nato/a ……….il…………

residente in
……………..via………………………..

in atto ricoverat…
presso il reparto psichiatrico

dell’Ospedale

Azieda ASL n°……..

dal……….., in
ricovero………………….


dichiara

*di rifiutare le cure
psicofarmacologiche a lui somministrate in quanto lesive della sua
integrità psicofisica;

*di accettare solo i
trattamenti psicoterapici e socioriabilitativi in quanto rispondenti
ai propri bisogni;


diffida

i medici e il personale
del reparto dal somministrargli farmaci contro la sua volontà,
ritenendoli responsabili di tutte le
eventuale conseguenze.


lì,…………………..


FIRMA………………………………….

sequestro di persona in psichiatria a livorno

  • February 8, 2008 6:26 pm


Ennesimo abuso psichiatrico
 
omino legato

Ieri, giovedì 7 febbraio, un uomo di 44 anni ha subito un Tso (trattamento sanitario obbligatorio)   all’ Spdc di Livorno, notificatogli dopo una settimana di ricovero volontario, in risposta alle sue ripetute richieste di dimissioni.

M., ex paziente del Csm di Livorno, stanco della pesante terapia farmacologica, si era rivolto ad un medico di Firenze con il quale era riuscito a staccarsi dal Servizio di Salute Mentale,  concordando una terapia meno invasiva. Mercoledì 30 gennaio la dottoressa del Csm, sotto probabili pressioni della famiglia, suona a casa di M. che non le apre. A quel punto la stessa, dopo qualche ora fa partire un Aso (Accertamento Sanitario Obbligatorio), e M., scortato da ambulanza e vigili urbani, arriva al Csm. Durante il colloquio con la dottoressa, M. accetta di farsi ricoverare volontariamente presso il decimo reparto di psichiatria di Livorno, consapevole del rischio di un ricovero coatto se si fosse rifiutato.
Nei giorni seguenti  M. ha richiesto la sua cartella clinica per informarsi sia circa il regime del suo ricovero, sia sulla sua terapia farmacologica: negatagli la visione della cartella,  dagli infermieri gli è stato detto di essere in Tsv (trattamento sanitario volontario). Da questo momento ha espresso più volte e chiaramente ai medici la volontà di firmare la dimissione dal ricovero e di uscire, come previsto dalle legge 180 (legge Basaglia del 1978), ma i medici non glielo hanno permesso, minacciandolo di trasformare il ricovero da volontario in obbligatorio, anche in presenza nostra e di due giornalisti, e nonostante il supporto esterno del suo medico di fiducia e di un legale.
In risposta a queste pressioni l Spdc di Livorno ha attivato il Tso, nonostante non sia soddisfatta una delle condizioni per l attivazione del provvedimento, il rifiuto delle cure, visto che M. le ha sempre accettate  sia dentro al reparto, dove lui è entrato volontariamente, sia all esterno dove è in cura da un medico.

Siamo di fronte ad una serie di abusi che vanno dal ledere i diritti fondamentali dell individuo fino ad arrivare al sequestro di persona.
Ad M. è stata negata la possibilità di scegliere come, dove e con chi curarsi; di poter visionare la propria cartella clinica, per essere messo al corrente della propria diagnosi e dei farmaci a lui somministrati; di dare il consenso informato, per conoscere gli effetti dei trattamenti subiti. Ma l’ abuso più grande è stato commesso quando, dopo qualche giorno, ad M. è stato impedito di dimettersi dal reparto con spintoni e ricatti, finché non avesse firmato la richiesta per la pensione di invalidità, questo si chiama sequestro di persona. Temiamo per l’ incolumità di M. all interno del reparto, la sua volontà di uscire è stata mascherata da sintomo di malattia e viene trattata farmacologicamente, nel tentativo di neutralizzarne i comportamenti indesiderati, mettendo  a rischio cosi la sua salute e non tutelandola come voglio far credere.  

Ancora una volta ci troviamo di fronte al fatto che la psichiatria ripropone le stesse dinamiche che si attuavano nelle strutture manicomiali, esercitando un  potere assoluto e fino a ora incontrastato.

contro gli abusi della psichiatria

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud-Pisa
335 7002669
antipsichiatriapisa@inventati.org
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STRALCIO DELLA LEGGE 833 DEL 23 DICEMBRE 1978

  • February 3, 2008 9:47 pm


istituzione
del servizio sanitario nazionale

TITOLO
I – Il Servizio sanitario nazionale:


Capo
I – Principi ed obiettivi (artt. 1-2)

o
Art. 1 – I princìpi.

o
Art 2.- Gli obiettivi.


Capo
II – Competenze e strutture 3-18)

o
[…]

o
Art. 14 – Unità sanitarie locali.

o
[…]


Capo
III – Prestazioni e funzioni

o
[…]

o
Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
volontari e obbligatori.

o
Art. – 34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
per malattia mentale.

o
Art. – 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale e tutela giurisdizionale

o
[…]


Capo
IV – Personale ;(artt. 47-48)

Capo
V – Controlli, contabilità e finanziamento (artt. 49-52)


TITOLO
II – Procedure di programmazione e di attuazione del Servizio
sanitario nazionale (artt. 53-63)


*
[…]

*
Art. – 64. Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica

*
[…]


TITOLO
III – Norme transitorie e finali (artt.64-83)

Art.
1 – I princìpi.

#
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività mediante il
servizio sanitario nazionale.

#
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto
della dignità e della libertà della persona umana.

#
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso
delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività
destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della
salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condizioni individuali o sociali e secondo modalità che
assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato,
alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.

#
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento
ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di
tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono
nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di
salute degli individui e della collettività.

#
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme
stabiliti dalla presente legge.


Art
2.- Gli obiettivi.


*
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo
è assicurato mediante:

1)
la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di
un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;

2)
la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di
vita e di lavoro;

3)
la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le
cause, la fenomenologia e la durata;

4)
la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
somatica e psichica;

5)
la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene
dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;

6)
l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute
dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli
allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
integrata e medicata;

7)
una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in
commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica
sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non
nocività e la economicità del prodotto;

8)
la formazione professionale e permanente nonché
l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio
sanitario nazionale.

*
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze
persegue:

a)
il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni
socio-sanitarie del paese;

b)
la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle
loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli
altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

c)
le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela
della maternità e dell’infanzia, per assicurare la riduzione
dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le
migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso
di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;

d)
la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo
l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla
scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei
soggetti handicappati;

e)
la tutela sanitaria delle attività sportive;

f)
la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di
rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro
emarginazione;

g)
la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e
inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in
modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur
nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il
recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;

h)
la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti
dell’atmosfera, delle acque e del suolo.


Art.
14 – Unità sanitarie locali.


*
L’ambito territoriale di attività di ciascuna unità
sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione
di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.

*
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e
anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale
adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi
particolari, più ristretti.

*
Nell’ambito delle proprie competenze, l’unità sanitaria locale
provvede in particolare:

a)
all’educazione sanitaria;

b)
all’igiene dell’ambiente;

c)
alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e
psichiche;

d)
alla protezione sanitaria materno-infantile, all’assistenza
pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;

e)
all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado; f) all’igiene e medicina
del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali;

g)
alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività
sportive;

h)
all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e
ambulatoriale;

i)
all’assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale
e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l)
all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m)
alla riabilitazione;

n)
all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

o)
all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio
degli alimenti e delle bevande;

p)
alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla
vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana,
sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di
origine animale, sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento
e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q)
agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con
esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z)
dell’articolo 6.33.


Art.
33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e
obbligatori.


*
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

*
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo
l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura.

*
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità
sanitaria, su proposta motivata di un medico.

*
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati
dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove,
necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.

*
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il
ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti
organici tra servizi e comunità.

*
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha
diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

*
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

*
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci
giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo
stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.


Art.
– 34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per
malattia mentale.


*
La legge regionale, nell’ambito della unità sanitaria locale e
nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute,
disciplina l’istituzione di servizi a struttura dipartimentale che
svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla
salute mentale.

*
Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.

*
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

*
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere.

*
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell’articolo 33 da
parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere
motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

*
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato
presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura all’interno delle strutture dipartimentali per la
salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuità
terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono
dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario
regionale.


Art.
– 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
e tutela giurisdizionale


*
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo
33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato,
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

*
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida
il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

*
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo
comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo è adottato nei confronti di
cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al
Ministero dell’interno, e al consolato competente, tramite il
prefetto.

*
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il
sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità
sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una
proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne
dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e
per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente
articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso.

*
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare
al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in
continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì
la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice
tutelare.

*
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell’infermo.

*
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di
ufficio.

*
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e
chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare.

*
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

*
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita
di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso
può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.

*
Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è
notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

*
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l’udienza di comparizione.

*
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I
ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.


Art.
– 64. Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica


*
La regione nell’ambito del piano sanitario regionale, disciplina il
graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici
e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi
disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di
completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine
entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli
ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne
facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente
al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà
comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.

*
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le
convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che
svolgano esclusivamente attività psichiatrica.

*
E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.

*
La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di
cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità
sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che
all’atto dell’entrata in vigore della presente legge provvedono, per
conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al
ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la
destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni
provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e
di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più
regioni, queste provvedono d’intesa.

*
La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi
psichiatrici di cui all’articolo 35, utilizzando il personale dei
servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio
provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la
regione, nell’ambito del piano sanitario regionale e al fine di
costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità
sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne
faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all’atto
dell’entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in
regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l’assunzione per
concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali
presidi.

*
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma
i servizi di cui al quinto comma dell’articolo 34 sono ordinati
secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di
garantire la continuità dell’intervento sanitario a tutela
della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non
superiore a 15. Sino all’adozione e di provvedimenti delegati di cui
all’art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei
primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici
sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall’art.
7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.

*
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma
i divieti di cui all’art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono
estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti
dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni
provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati
secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell’entrata in
vigore della presente legge.

*
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell’art. 27,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui
all’art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n.
615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 6
della presente legge la regione provvede all’aggiornamento e alla
riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del
superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove
funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela
della salute mentale delle unità sanitarie locali.

*
Restano in vigore le norme di cui all’art. 7, ultimo comma, L. 13
maggio 1978, n. 180.

LEGGE 180 DEL 13 MAGGIO 1978

  • February 3, 2008 8:10 pm

La
legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente
quasi per intero nella legge n° 833 del 23 dicembre 1978, con la
quale veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale.



Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori


Art.
1 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Art.
2 – Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia
mentale.

Art.
3 – Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale

Art.
4 – Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio

Art
. 5 – Tutela giurisdizionale

Art.
6 – Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera

Art.
7 – Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di
assistenza ospedaliera psichiatrica.

Art.
8 – Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici

Art.
9 – Attribuzuioni del personale medico

Art.
10 – Modifiche al codice penale

Art.
11 – Norme finali


Art.
1 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

#
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

#
Nei casi di cui per legge e in quelli espressamente previsti da
leggi dello Stato possono e essere disposti dall’ autorità
sanitaria nel rispetto della dignità della persona e dei
diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo
di cura.

#
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico
dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche sono attuati dai
presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza,
nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

#
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è
sottoposto ha diritto a comunicare con chi ritenga opportuno.

#
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi è
obbligato.

#
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di
autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.


Art.
2 – Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia
mentale.

#
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono
essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie
mentali.

#
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di un trattamento
sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’ infermo e se
non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

#
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere
preceduto dallacovalida delle proposta di cui all art. 1 da parte di
un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato
in relazione a quanto previsto dal precedente comma.


Art.
3 – Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
.

#
Il provvedimento di cui all art. 2 con il quale il sindaco
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all’ ultimo comma dell art. 1 e della convalida di cui all art. 2,
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune.

#
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e
ne da comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il
sindaco dispone la immediata cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

#
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell’ inferm, ne va data comunicazione als indaco di quest’ultimo
comune. Se il provvedimneto di cui al primo comma del presente
articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data comunicazione al Ministaro degli Interni e al
consolato competente, tramite il prefetto.

#
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba
protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di
cui all’ art. 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una
proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne
da comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per
gli adempimenti di cui al primo e al secondo comma del presente
articolo, indicando la ulteriore durata presumibilmente del
trattamento stesso.

#
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che
in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono l’ obbligatorietà del trattamento sanitario;
comunica altresì l’ eventuale sopravvenuta impossibilità
a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione del sanitario ne da notizia al
giudice tutelare.

#
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e
per amministrare il patrimonio dell’ infermo.

#
L’ omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effeto
del provvedimento e configura, salvo che non esistano gliu estremi
per un reato più grave, il reato di omissione di atti di
ufficio.


Art.
4 – Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio

#
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio

#
Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro
dieci giorni. I provvedimenti di revoca sono adottati con lo stesso
procedimento del provvedimento revocato o modificato.


Art
. 5 – Tutela giurisdizionale


*
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e
chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per il territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.

*
Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma dell art. 3, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone del trattamento sanitario obbligatorio .

*
Nel processo daventi al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del
tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in
calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato
alle parti nonché al pubblico ministero.

*
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l’udienza di comparizione.

*
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale
provvede entro dieci giorni.

*
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove
disposte di ufficio o richieste dalle parti.

*
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.


Art.
6 – Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera


Gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
psichiatrici extra ospedalieri.


A
decorrere dall’ entrata in vigore della presente legge i trattamenti
sanitari per malttie mentali che comportino la necessità di
degenza ospedaliera e che siano a carico dello stato o di enti e
istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal
successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi
commi.


Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con
riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo
comma dell’ art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.°616, individuano gli ospedali generali nei quali,
entro sessanta giorni dall’ entrata in vigore della presente legge,
devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e
cura.


I
servizi di cui al secondo comma del presente articolo – secondo
quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n°128, per i servizi speciali obbligatori negli
ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di
posti letto superiore a 15 – al fine di garantire la continuità
dell’ intervento sanitario a tutela della salute mentale sono
organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale,
con gli altri servizie presidi psichiatrici esistenti nel territorio.


Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le
istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti
prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari
obbligatori e volontari in regime di ricovero.


In
relazione alle esigenze assistenziali, le provincepossono stipulare
con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi
dell successivo art. 7.


Art.
7 – Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di
assistenza ospedaliera psichiatrica.


*
A decorrere dall’ entrata in vigore della presente legge le
funzioni amministrative concernenti l’ assistenza psichiatrica in
condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle
province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle
regioni ordinarie e a statuto speciale. resta ferma l’ attuale
competenza delle province autonome di Trento e Bolzano.

*
L ‘assistenza ospedaliera disciplinata dagli artt. 12 e 13 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n°264, convertito con modificazioni
nella legge 17 agosto 1974, n°386, comprende i ricoveri
ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31
dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della
spesa.

*
A decorrere dall’ entrata in vigore della presente legge le
regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le
funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.

*
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria e
comunque non oltre il 1° gennaio del 1979, le province continuano
ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli
ospedali psichiatrici e di ogni altra funzione rigurdante i servizi
psichiatrici e di igiene mentale.

*
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano programmano
e coordinano l’ organizzazione dei presidi e dei servizi psichiatrici
e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel
territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e
di quelle in via di completamento tali iniziative non possono
comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni
provinciali .

*
E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali o sezioni psichiatriche e
utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o
neuropsichiatriche.

*
Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni
provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficenza si applicano i divieti di cui all’ art. 6
del decreto-legge 29 dicembre 1977, n°946, convertito con
modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n° 43.

*
Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali
generali, di cui all’ art. 6, è addetto personale degli
ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici
extraospedalieri.

*
I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre
strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni,
conformi ad uno schema tipo, da approvare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decretodel ministro
della sanità di intesa con le regioni e l’ Unione delle
province d’ Italia e sentite, per quanto rigurad i problemi del
personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative,

*
Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l’
altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma
dell’ art. 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di
ricovero e l’ impiego, anche mediante comando, del personale di cui
all’ ottavo comma del presente articolo.


Con
decorrenza del 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale
saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il
trattamento economico del personale degli ospedali psichiatrici
pubblici e gli istituti normativi di carattere economico delle
corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri


Art.
8 – Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici


*
Le norme di cui alla presente legge si applicano agli infermi
ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell’ entrata in
vigore della legge stessa.

*
Il primario responsabile della divisione entro novanta giorni dall’
entrata in vigore della presente legge, con singloe relazioni
motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i
nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il
proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa
struttura di ricovero, indicando la durata presubimile del
trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è
altresì tenuto agli adempimenti di cui all’ articolo 3.

*
Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di
cui all’ articolo 2 e ne da comunicazione al giudice tutelare con le
modalità e per gli adempimenti di cui all’ articolo 3.

*
L’ omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina
la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo
non sussitano gli estremi per un delitto più gravo, il reato
di omissione di atti di ufficio.

*
Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell’ articolo 7 e in
temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell’ articolo
6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati,
sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro vi sono stati
ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera.


Art.
9 – Attribuzuioni del personale medico


*
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari,
degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono
stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall’ articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n°
128.


Art.
10 – Modifiche al codice penale


*
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, pragrafo
6 del Codice Penale sono soppresse le parole : "di alienati di
mente". Nella rubrica del articolo 716 del Codice Penale sono
soppresse le parole : "di infermi di mente".

*
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: " a uno
stabilimento di cura o".


Art.
11 – Norme finali


*
Sono abrogati gli articoli 1,2,3-bis della legge 14 febbraio 1904, n°
36, concernente " Disposizioni sui manicomi e sugli alienati"
e successive modificazioni, l’ articolo 420 del codice civile, gli
articoli 714 e 717 del codice penale, il n° 1 dell articolo 2 e
dell’ articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la
disciplina dell’ elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n° 223, nonchè ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.

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Le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
della presente legge restano in vigore sino alla data di entrata in
vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

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Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e
riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di
profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi
comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di
trattamenti sanitari obbligatori le compotenze delle autorità
militari, dei medici di porto e aereoporto di frontiera e dei
comandanti di anvi e aereomobili.

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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.