SCHEDA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

  • June 26, 2008 1:08 pm

TRATTAMENTO
SANITARIO OBBLIGATORIO

 

COSA E’

ricovero psichiatrico coatto (contro la
nostra volontà)

 

 

CHI LO DISPONE

il Sindaco del comune di residenza o presso
cui ci si trova

 

 

CHI LO PROPONE

un medico (non importa se psichiatra o
meno, appartenente alla struttura pubblica o privato)

 

 

CHI LO CONVALIDA

un medico operante nella struttura
sanitaria pubblica (spesso l’Ufficiale Sanitario)

 

 

QUANDO PUO’ ESSERE FATTO

quando i due medici di cui sopra
dichiarano:

che la
persona affetta da alterazioni
psichiche tali da doversi attivare urgenti interventi terapeutici;

che la stessa
rifiuta tali interventi;

che non esistano
alternative extraospedaliere al ricovero.

 

 

CHI VIGILA

Il Giudice Tutelare competente nel
territorio del Comune che ha disposto il TSO (generalmente operante presso le
preture). A lui il Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il
provvedimento corredato dalle certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare
assunte le informazioni del caso può convalidare o non convalidare il
ricovero

 

 

DOVE PUO ESSERE EFFETTUATO IL RICOVERO

solo presso i reparti psichiatrici
istituiti presso gli ospedali civili

 

QUANTO DURA

7 (sette) giorni; rinnovabili con
provvedimento del Sindaco su proposta del Primario del reparti psichiatrico

 

CHI VIGILA SUL RINNOVO DEL TSO

il Giudice Tutelare. A
lui Sindaco manda il provvedimento di proroga del TSO per la convalida

 

CHE DIRITTI ABBIAMO

1. abbiamo diritto alla
notifica del provvedimento di TSO. In assenza di questa notifica nessuno pUò

obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamenti
penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisano gli es
tremi dello stato di necessità);

2. abbiamo
diritto di presentare ricorso avverso al TSO al Sindaco che lo ha
disposto. Questo ricorso pu
ò essere proposto anche da chi ne ha
interesse (familiari, amici,
associazioni…). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al
Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal
ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il
provvedimento);

3. abbiamo diritto di
avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata
del TSO e delegando, se vogliamo, una persona di nostra fiducia a
rappresentarci al processo;

4. abbiamo diritto di
scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati;

5. abbiamo diritto di
conoscere le terapie che ci vengono somministrate e di poter scegliere fra
una serie di alternative;

6. abbiamo diritto di
comunicare con chi riteniamo opportuno;

7. abbiamo diritto di
essere rispettati nella nostra dignit
à psichica e fisica. Anche se sottoposti a TSO
nessuna contenzione fisica pu
ò esserci applicata, se non in via
eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione
della terapia. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati
penalmente perseguib
ili;

8. abbiamo diritto di
dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro
stato di salute e i trattamenti che riceviamo;

9. abbiamo diritto di
conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono
indossare cartellini di riconoscimento)