LA SANATORIA CICCIOLI
<< Occorre, in altre parole: un'attenzione particolare per le categorie
di utenti caratterizzati da fragilità sociale in senso sanitario; la
presa d'atto della necessità per lo psichiatra di farsi carico di nuovi
o dismessi campi di attività che, comunque, continuano ad appesantire la
quotidianità dell'assistenza ;il recepimento di prassi ormai consolidate
da tempo in termini di esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio
(TSO)>>
testo proposta di legge 2065/2008- onorevole Carlo Ciccioli
LA SANATORIA CICCIOLI
Collettivo Antipsichiatrico Antonino Artaud
<<gli uomini possono salire sui propri cadaveri pur di salire in alto>
“The alchemical marriage of Alistair Crompton”- Robert Sheckley- 1978
L’approvazione della XII Commissione affari sociali del Testo Unico di
riforma dei trattamenti psichiatrici proposto dall’onorevole e
psichiatra Carlo Ciccioli, passato alle cronache come la Legge che
riaprirà i manicomi, , ha lasciato dietro di sé aspre critiche e
compiute analisi ampiamente condivisibili. Ma che non colgono il segno.
La condizione quotidiana di molti individui divenuti utenti
psichiatrici è già quella che si trova descritta in questa nuova legge
tutta riferita all’uso estensivo dei trattamenti sanitari senza consenso
e che non sarebbe legittima stando ad una corretta applicazione delle
tutele per i pazienti previste dalla Legge Basaglia.
E’ dunque facilmente comprensibile l’urgenza di un condono
all’edificazione abusiva della minaccia psichiatrica che rende la quasi
totalità dei trattamenti sanitari psichiatrici volontari (TSV) di fatto
obbligatori (TSO); all’architettura fatiscente delle terapie
psichiatriche che permette lobotomie farmacologiche, contenzioni
fisiche, terapie elettroconvulsive e relative sperimentazioni; ai muri
sanitari sempre più alti ed estesi.
I confini normativi attualmente in vigore si ritrovano nella cosiddetta
legge Basaglia: la legge 13 maggio 1978 n.180 “Accertamenti e
Trattamenti sanitari e volontari e obbligatori”.
Lo stesso testo normativo che metteva fine all’internamento in
manicomio istituendo, col primo articolo, il carattere volontario degli
accertamenti e dei trattamenti sanitari, prevedendo, in caso di non
ottemperanza, responsabilità penali per il personale medico.
Lo stesso testo normativo che ha anche permesso per più di trent’anni
un garantismo di facciata e che ha reciso la libertà personale e i
diritti più elementari di migliaia di individui.
Di certo questo aspetto abusivo che si manifesta già durante il
trasferimento dai manicomi agli ospedali, se e dove questo passaggio
avviene, non è sfuggito né al legislatore né agli staff medici.
Già dal 1978 molte furono le richieste di intervento normativo, sia a
favore della compiutezza della Legge Basaglia, che riguardo la sua
inapplicabilità.
Infatti c'era già stato un tentativo di riforma nel 2002 con la
proposta Burani Procaccini poi bloccata dalla conferenza Stato-regioni e
dalle contraddizioni interne alla stessa maggioranza di governo.
Bisogna però attendere il secondo governo Berlusconi, frutto coagulato
di forze politiche estremamente conservatrici, quando la figura del
legislatore coincide perfettamente con quella di alcuni dirigenti e
operatori psichiatrici, per andare a modificare la legge 180/78.
Già nel 2008 le proposte di modifica della legislazione in vigore
presentate sono 9: alla Camera le proposte Ciccioli (2065), Guzzanti
(1423), Marinello (919); Barbieri (1984), Jannone (2831), Picchi e
Carlucci (2927), Garagnani e altri (3038); al Senato le proposte Carrara
(348) e Rizzi (1423).
Tutti onorevoli proponenti del PdL, escluso il leghista Rizzi e
aggiungiamo che tra i firmatari delle varie proposte si possono contare
una decina di medici.
Leggendole si trovavano gia questi dispositivi e concetti che si sono
poi solidificati nel Testo Unico redatto dal Dr. Carlo Ciccioli:
- si istituisce la prevenzione psichiatrica per l’intero ciclo di
vita, in termini, però, non di informazione ma di individuazione precoce
di patologie;
(Ciccioli (2065), Guzzanti (1423), Marinello (919) Jannone
(2831),Picchi e Carlucci (2927)Garagnani e altri (3038)Carrara (348) e
Rizzi 1423))
- i trattamenti sanitari che andavano a limitare la libertà
personale per un massimo di 8 giorni non si chiamano più obbligatori ma
necessari (o urgenti come in altre proposte) e hanno durata minima di
due settimane; in base al principio di necessità non è più solo il
parere medico ha disporre tali trattamenti dunque si prevedere un ruolo
attivo delle forze dell’ordine e di chiunque abbia interesse.
Un restyling linguistico che va a presentare principi ispiratori altri
– capofila quello di pericolosità - rispetto alla correttezza delle cure
mediche per esercitare un potere segregante di cui si raddoppia la
durata.
(Ciccioli (2065) Guzzanti (1423), Picchi e Carlucci (2927) Carrara
(348) e Rizzi (1423))
- si istituisce il Trattamento Sanitario Prolungato di cui non si
indica la massima durata ma quella minima di 6 mesi prorogabili di altri
6, (la massima durata non viene indicata) senza il consenso del
paziente, in strutture di lungodegenza accreditate e/o in tutto un
vastissimo arcipelago istituzionale che va a sostituire l’ospedale
pubblico
Ciccioli (2065) Picchi e Carlucci (2927) Garagnani e altri (3038)
Carrara (348) e Rizzi (1423))
- il Trattamento Sanitario Obbligatorio a domicilio o in regime
extraospedaliero (Ciccioli (2065), Guzzanti (1423,) Carrara (348)
- il contratto terapeutico vincolante o «contratto di Ulisse», per
cui una volta autorizzata piena discrezione allo staff psichiatrico di
mettere in pratica il trattamento ritenuto opportuno, non si può più
tornare indietro sulla propria decisione
(Ciccioli (2065))
- il sistema previsto per le dimissioni è sempre revocabile e
sostituibile con un nuovo ricovero,
perpetuando sia la necessità di un sistema obbligatorio di cura sia
l’impossibilità di poter definire con certezza la durata e soprattutto
il termine dei trattamenti medici coercitivi.
Inoltre non si dà di conto del tipo di azioni volte a ottenere
consenso e collaborazione al
programma terapeutico previste dal nuovo testo unico.
(Ciccioli (2065), Guzzanti (1423))
Le proposte guardano tutte all’individuazione già dalla prima infanzia
dei soggetti che possono sviluppare patologie psichiatriche; questo
porta con sé una possibilità d' interventi precoce, profonda e non
priva di errori che ricorda l’eco non troppo lontano dei criteri di
“selezione scolastica” ispirati al mito eugenetico della purezza della
razza fortemente voluti
e applicati nel ventennio dalla psichiatria istituzionale.
Sotto un profilo sanitario si assiste a un investimento di potere
relativo alla figura del medico psichiatra, senza sempre far comprendere
le rispettive responsabilità, congiunto a un’ evidente perdita di
centralità dei dipartimenti pubblici di salute mentale
Sul quadro normativo si va a riedificare i dettami del testo unico del
1904 che regolamentava l’accesso in manicomio pubblici istituendo
l’esclusione dai contesti familiari e sociali prolungata e discrezionale
dettata principalmente dalla pericolosità del soggetto.
Ci si “libera” del garantismo che animava la riforma Basaglia e del
suo spirito deistituzionalizzante, senza prevedere come ci si può
opporre al giudizio medico.
Sul versante del linguaggio, opposto all’apertura che operava la legge
180/1978 vietando anche l’uso della parola “alienati”, qui si cerca di
trasmettere l’idea di pericolosità del malato e quindi la necessità di
alienarlo dal consorzio umano avvicinando, fino quasi alla
sovrapposizione, il paziente col reo folle che peraltro si sta per
andare a scarcerare dagli ospedali psichiatrici giudiziari ritenuti
indegni proprio per legge dello Stato.
Ma quel che più preme evidenziare è che nella realtà quotidiana di
molti individui divenuti utenti psichiatrici il panorama è già questo.
Dal momento che tutto questo e’ confluito nel testo unico approvato in
commissione affari sociali ed è in attesa di passaggio alle Camere, è
doveroso aprire un immaginario e un dialogo sulle conseguenze
dell’entrata in vigore di questa sanatoria che moltiplica nel tempo e
nello spazio i campi di intervento psichiatrici istituzionali senza
consenso.
E’ disperatamente noto che quanto si sta cercando di condonare con
questo testo unico già avviene, è sempre avvenuto e avverrà vista
l’ostinazione nel concepire la figura e il ruolo del malato di mente
e dunque il suo allontanamento dal consorzio umano, dotandoci per
questo di strumenti coercitivi e dimenticando che l’omologazione non
porta con sé nessuna evoluzione.
Avverrà se non si saprà accogliere l’alterità liberandoci dalla
necessità dell’esclusione.
Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud
335 7002669 artaudpisa.noblogs.org
antipsichiatriapisa@inventati.org
alcuni link utili:
-link alla legge 180/78
http://www.tutori.it/L180_78.html
-link alla legge 833/78
http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l833-78.htm
-link al testo unico di riforma della legge 180 di Carlo Ciccioli
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5233721.pdf