LA SANATORIA CICCIOLI

  • September 14, 2012 5:48 pm
<< Occorre, in altre parole: un'attenzione particolare per le categorie 
 di utenti caratterizzati da fragilità sociale in senso sanitario; la 
 presa d'atto della necessità per lo psichiatra di farsi carico di nuovi 
 o dismessi campi di attività che, comunque, continuano ad appesantire la 
 quotidianità dell'assistenza ;il recepimento di prassi ormai consolidate 
 da tempo in termini di esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio 
 (TSO)>>
 testo proposta di legge 2065/2008- onorevole Carlo Ciccioli

 LA SANATORIA CICCIOLI
 Collettivo Antipsichiatrico Antonino Artaud

 <<gli uomini possono salire sui propri cadaveri pur di salire in alto>
 “The alchemical marriage of Alistair Crompton”- Robert Sheckley- 1978

 L’approvazione della XII Commissione affari sociali del Testo Unico di 
 riforma dei trattamenti psichiatrici proposto dall’onorevole e 
 psichiatra Carlo Ciccioli, passato alle cronache come la Legge che 
 riaprirà i manicomi, , ha lasciato dietro di sé aspre critiche e 
 compiute analisi ampiamente condivisibili. Ma che non colgono il segno.

 La  condizione quotidiana di molti individui divenuti utenti 
 psichiatrici è già quella che si trova descritta in questa nuova legge 
 tutta riferita all’uso estensivo dei trattamenti sanitari senza consenso 
  e che non sarebbe legittima stando ad una corretta applicazione delle 
  tutele per i pazienti previste dalla Legge Basaglia.

 E’ dunque facilmente comprensibile l’urgenza di un condono 
 all’edificazione abusiva della minaccia psichiatrica che rende la quasi 
 totalità dei trattamenti sanitari psichiatrici volontari (TSV) di fatto 
 obbligatori (TSO); all’architettura fatiscente delle terapie 
 psichiatriche che permette lobotomie farmacologiche, contenzioni 
 fisiche, terapie elettroconvulsive e relative sperimentazioni; ai muri 
 sanitari sempre più alti ed estesi.

 I confini normativi attualmente in vigore si ritrovano nella cosiddetta 
 legge Basaglia: la legge 13 maggio 1978 n.180 “Accertamenti e 
 Trattamenti sanitari e volontari e obbligatori”.
 Lo stesso testo normativo che metteva fine all’internamento in 
 manicomio istituendo, col primo articolo, il carattere volontario degli 
 accertamenti e dei trattamenti sanitari, prevedendo, in caso di non 
 ottemperanza, responsabilità penali per il personale medico.
 Lo stesso testo normativo che ha anche permesso per più di trent’anni 
 un garantismo di facciata e che ha reciso la libertà personale e i 
 diritti più elementari di migliaia di individui.

 Di certo questo aspetto abusivo che si manifesta già durante il 
 trasferimento dai manicomi agli ospedali, se e dove questo passaggio 
 avviene, non è sfuggito né al legislatore né agli staff medici.
 Già dal 1978 molte furono le richieste di intervento normativo, sia a 
 favore della compiutezza della Legge Basaglia, che riguardo la sua 
 inapplicabilità.
 Infatti c'era già stato un tentativo di riforma nel 2002 con la 
 proposta Burani Procaccini poi bloccata dalla conferenza Stato-regioni e 
 dalle contraddizioni interne alla stessa maggioranza di governo.

 Bisogna però attendere il secondo governo Berlusconi, frutto coagulato 
 di forze politiche estremamente conservatrici, quando la figura del 
 legislatore coincide perfettamente con quella di alcuni dirigenti e 
 operatori psichiatrici, per andare a modificare la legge 180/78.
 Già nel 2008 le proposte di modifica della legislazione in vigore 
 presentate sono 9: alla Camera le proposte Ciccioli (2065), Guzzanti 
 (1423), Marinello (919); Barbieri (1984), Jannone (2831), Picchi e 
 Carlucci (2927), Garagnani e altri (3038); al Senato le proposte Carrara 
 (348) e Rizzi (1423).
 Tutti onorevoli proponenti del PdL, escluso il leghista Rizzi e 
 aggiungiamo che tra i firmatari delle varie proposte si possono contare 
 una decina di medici.

 Leggendole si trovavano gia questi dispositivi e concetti che si sono 
 poi solidificati nel Testo Unico redatto dal Dr. Carlo Ciccioli:

 - si istituisce la prevenzione psichiatrica per l’intero ciclo di 
 vita, in termini, però, non di informazione ma di individuazione precoce 
 di patologie;
 (Ciccioli (2065), Guzzanti (1423), Marinello (919) Jannone 
 (2831),Picchi e Carlucci (2927)Garagnani e altri (3038)Carrara (348) e 
 Rizzi  1423))  

 - i trattamenti sanitari che andavano a limitare la libertà 
 personale per un massimo di 8 giorni  non si chiamano più obbligatori ma 
 necessari (o urgenti come in altre proposte) e hanno durata minima di 
 due settimane; in base al principio di necessità non è più solo il 
 parere medico ha disporre tali trattamenti dunque si prevedere un ruolo 
 attivo delle forze dell’ordine e di chiunque abbia interesse.
 Un restyling linguistico che va a presentare principi ispiratori altri 
 – capofila quello di pericolosità - rispetto alla correttezza delle cure 
 mediche per esercitare un potere segregante di cui si raddoppia la 
 durata.
 (Ciccioli (2065) Guzzanti (1423), Picchi e Carlucci (2927) Carrara 
 (348) e Rizzi (1423))

 - si istituisce il Trattamento Sanitario Prolungato di cui non si 
 indica la massima durata ma quella minima di 6 mesi prorogabili di altri 
 6, (la massima durata non viene indicata) senza il consenso del 
 paziente, in strutture di lungodegenza accreditate e/o in tutto un 
 vastissimo arcipelago istituzionale che va a sostituire l’ospedale 
 pubblico
 Ciccioli (2065) Picchi e Carlucci (2927) Garagnani e altri (3038) 
 Carrara (348) e Rizzi (1423))

 - il Trattamento Sanitario Obbligatorio a domicilio o in regime 
 extraospedaliero (Ciccioli (2065), Guzzanti (1423,) Carrara (348)

 - il contratto terapeutico vincolante o «contratto di Ulisse», per 
 cui una volta autorizzata piena discrezione allo staff psichiatrico di 
 mettere in pratica il trattamento ritenuto opportuno, non si può più 
 tornare indietro sulla propria decisione
 (Ciccioli (2065))

 -     il sistema previsto per le dimissioni è sempre revocabile e 
 sostituibile con un nuovo ricovero,  
 perpetuando sia la necessità di un  sistema obbligatorio di cura sia 
 l’impossibilità di poter definire con certezza la durata e soprattutto 
 il termine dei trattamenti medici coercitivi.
 Inoltre non si dà di conto del tipo di azioni  volte a ottenere 
 consenso e collaborazione al
 programma terapeutico previste dal nuovo testo unico.
 (Ciccioli (2065), Guzzanti (1423))

 Le proposte guardano tutte all’individuazione già dalla prima infanzia 
 dei soggetti che possono sviluppare patologie psichiatriche; questo 
 porta  con sé una  possibilità  d' interventi precoce, profonda  e non 
 priva di errori che ricorda  l’eco non troppo lontano dei criteri di 
 “selezione scolastica” ispirati al mito eugenetico della purezza della 
 razza fortemente voluti
 e applicati nel ventennio dalla psichiatria istituzionale.

 Sotto un profilo sanitario si assiste a un investimento di potere 
 relativo alla figura del medico psichiatra, senza sempre far comprendere 
 le rispettive responsabilità, congiunto a un’ evidente perdita di 
 centralità dei dipartimenti pubblici di salute mentale

 Sul quadro normativo si va a riedificare i dettami del testo unico del 
 1904 che regolamentava l’accesso in manicomio pubblici istituendo 
 l’esclusione dai contesti familiari e sociali prolungata e discrezionale 
 dettata principalmente dalla pericolosità del soggetto.
 Ci si “libera” del garantismo che animava  la riforma Basaglia e del 
 suo spirito deistituzionalizzante,  senza prevedere come ci si può 
 opporre al giudizio medico.

 Sul versante del linguaggio, opposto all’apertura che operava la legge 
 180/1978 vietando anche l’uso della parola “alienati”, qui  si cerca di 
 trasmettere  l’idea di pericolosità del malato e quindi la necessità di 
 alienarlo dal consorzio umano avvicinando,  fino quasi alla 
 sovrapposizione,  il paziente col  reo folle che peraltro si sta per 
 andare a scarcerare dagli ospedali psichiatrici giudiziari ritenuti 
 indegni proprio per legge dello Stato.

 Ma quel che più preme evidenziare è che nella  realtà quotidiana di 
 molti individui divenuti utenti psichiatrici il panorama è già questo.

 Dal momento che tutto questo  e’ confluito nel testo unico approvato in 
 commissione affari sociali ed è in attesa di passaggio alle Camere, è 
 doveroso aprire un immaginario e un dialogo  sulle conseguenze 
 dell’entrata in vigore di questa sanatoria che moltiplica nel tempo e 
 nello spazio i campi di intervento psichiatrici istituzionali senza 
 consenso.

 E’ disperatamente  noto che   quanto si sta cercando di condonare con 
 questo testo unico già  avviene,  è sempre avvenuto e   avverrà vista 
  l’ostinazione nel  concepire la figura e il ruolo  del malato di mente 
 e dunque il suo allontanamento dal consorzio umano,  dotandoci per 
 questo di strumenti coercitivi e dimenticando che l’omologazione non 
 porta con sé nessuna evoluzione.

 Avverrà se non si saprà  accogliere l’alterità  liberandoci dalla 
 necessità dell’esclusione.

 Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud
 335 7002669 artaudpisa.noblogs.org
antipsichiatriapisa@inventati.org

 alcuni link utili:

 -link alla legge 180/78
http://www.tutori.it/L180_78.html

 -link alla legge 833/78
http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l833-78.htm

 -link al testo unico di riforma della legge 180 di Carlo Ciccioli
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5233721.pdf