STRALCIO DELLA LEGGE 833 DEL 23 DICEMBRE 1978
istituzione
del servizio sanitario nazionale
TITOLO
I – Il Servizio sanitario nazionale:
Capo
I – Principi ed obiettivi (artt. 1-2)
o
Art. 1 – I princìpi.
o
Art 2.- Gli obiettivi.
Capo
II – Competenze e strutture 3-18)
o
[…]
o
Art. 14 – Unità sanitarie locali.
o
[…]
Capo
III – Prestazioni e funzioni
o
[…]
o
Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
volontari e obbligatori.
o
Art. – 34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
per malattia mentale.
o
Art. – 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale e tutela giurisdizionale
o
[…]
Capo
IV – Personale ;(artt. 47-48)
Capo
V – Controlli, contabilità e finanziamento (artt. 49-52)
TITOLO
II – Procedure di programmazione e di attuazione del Servizio
sanitario nazionale (artt. 53-63)
*
[…]
*
Art. – 64. Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica
*
[…]
TITOLO
III – Norme transitorie e finali (artt.64-83)
Art.
1 – I princìpi.
#
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività mediante il
servizio sanitario nazionale.
#
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto
della dignità e della libertà della persona umana.
#
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso
delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività
destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della
salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condizioni individuali o sociali e secondo modalità che
assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato,
alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.
#
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento
ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di
tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono
nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di
salute degli individui e della collettività.
#
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme
stabiliti dalla presente legge.
Art
2.- Gli obiettivi.
*
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo
è assicurato mediante:
1)
la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di
un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2)
la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di
vita e di lavoro;
3)
la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le
cause, la fenomenologia e la durata;
4)
la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
somatica e psichica;
5)
la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene
dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
6)
l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute
dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli
allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
integrata e medicata;
7)
una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in
commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica
sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non
nocività e la economicità del prodotto;
8)
la formazione professionale e permanente nonché
l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio
sanitario nazionale.
*
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze
persegue:
a)
il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni
socio-sanitarie del paese;
b)
la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle
loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli
altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c)
le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela
della maternità e dell’infanzia, per assicurare la riduzione
dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le
migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso
di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d)
la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo
l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla
scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei
soggetti handicappati;
e)
la tutela sanitaria delle attività sportive;
f)
la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di
rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro
emarginazione;
g)
la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e
inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in
modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur
nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il
recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h)
la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti
dell’atmosfera, delle acque e del suolo.
Art.
14 – Unità sanitarie locali.
*
L’ambito territoriale di attività di ciascuna unità
sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione
di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
*
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e
anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale
adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi
particolari, più ristretti.
*
Nell’ambito delle proprie competenze, l’unità sanitaria locale
provvede in particolare:
a)
all’educazione sanitaria;
b)
all’igiene dell’ambiente;
c)
alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e
psichiche;
d)
alla protezione sanitaria materno-infantile, all’assistenza
pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
e)
all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado; f) all’igiene e medicina
del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali;
g)
alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività
sportive;
h)
all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e
ambulatoriale;
i)
all’assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale
e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l)
all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m)
alla riabilitazione;
n)
all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o)
all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio
degli alimenti e delle bevande;
p)
alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla
vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana,
sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di
origine animale, sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento
e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q)
agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con
esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z)
dell’articolo 6.33.
Art.
33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e
obbligatori.
*
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
*
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo
l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura.
*
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità
sanitaria, su proposta motivata di un medico.
*
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati
dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove,
necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.
*
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il
ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti
organici tra servizi e comunità.
*
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha
diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
*
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
*
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci
giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo
stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art.
– 34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per
malattia mentale.
*
La legge regionale, nell’ambito della unità sanitaria locale e
nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute,
disciplina l’istituzione di servizi a struttura dipartimentale che
svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla
salute mentale.
*
Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
*
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
*
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere.
*
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell’articolo 33 da
parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere
motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
*
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato
presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura all’interno delle strutture dipartimentali per la
salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuità
terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono
dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario
regionale.
Art.
– 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
e tutela giurisdizionale
*
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo
33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato,
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
*
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida
il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
*
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo
comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo è adottato nei confronti di
cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al
Ministero dell’interno, e al consolato competente, tramite il
prefetto.
*
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il
sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità
sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una
proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne
dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e
per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente
articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso.
*
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare
al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in
continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì
la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice
tutelare.
*
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell’infermo.
*
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di
ufficio.
*
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e
chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare.
*
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
*
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita
di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso
può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
*
Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è
notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
*
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l’udienza di comparizione.
*
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I
ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.
Art.
– 64. Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica
*
La regione nell’ambito del piano sanitario regionale, disciplina il
graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici
e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi
disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di
completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine
entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli
ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne
facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente
al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà
comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
*
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le
convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che
svolgano esclusivamente attività psichiatrica.
*
E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
*
La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di
cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità
sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che
all’atto dell’entrata in vigore della presente legge provvedono, per
conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al
ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la
destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni
provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e
di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più
regioni, queste provvedono d’intesa.
*
La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi
psichiatrici di cui all’articolo 35, utilizzando il personale dei
servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio
provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la
regione, nell’ambito del piano sanitario regionale e al fine di
costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità
sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne
faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all’atto
dell’entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in
regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l’assunzione per
concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali
presidi.
*
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma
i servizi di cui al quinto comma dell’articolo 34 sono ordinati
secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di
garantire la continuità dell’intervento sanitario a tutela
della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non
superiore a 15. Sino all’adozione e di provvedimenti delegati di cui
all’art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei
primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici
sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall’art.
7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
*
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma
i divieti di cui all’art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono
estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti
dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni
provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati
secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell’entrata in
vigore della presente legge.
*
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell’art. 27,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui
all’art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n.
615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 6
della presente legge la regione provvede all’aggiornamento e alla
riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del
superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove
funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela
della salute mentale delle unità sanitarie locali.
*
Restano in vigore le norme di cui all’art. 7, ultimo comma, L. 13
maggio 1978, n. 180.