LEGGE 180 DEL 13 MAGGIO 1978

  • February 3, 2008 8:10 pm

La
legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente
quasi per intero nella legge n° 833 del 23 dicembre 1978, con la
quale veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale.



Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori


Art.
1 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Art.
2 – Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia
mentale.

Art.
3 – Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale

Art.
4 – Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio

Art
. 5 – Tutela giurisdizionale

Art.
6 – Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera

Art.
7 – Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di
assistenza ospedaliera psichiatrica.

Art.
8 – Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici

Art.
9 – Attribuzuioni del personale medico

Art.
10 – Modifiche al codice penale

Art.
11 – Norme finali


Art.
1 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

#
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

#
Nei casi di cui per legge e in quelli espressamente previsti da
leggi dello Stato possono e essere disposti dall’ autorità
sanitaria nel rispetto della dignità della persona e dei
diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo
di cura.

#
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico
dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche sono attuati dai
presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza,
nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

#
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è
sottoposto ha diritto a comunicare con chi ritenga opportuno.

#
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi è
obbligato.

#
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di
autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.


Art.
2 – Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia
mentale.

#
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono
essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie
mentali.

#
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di un trattamento
sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’ infermo e se
non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

#
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere
preceduto dallacovalida delle proposta di cui all art. 1 da parte di
un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato
in relazione a quanto previsto dal precedente comma.


Art.
3 – Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
.

#
Il provvedimento di cui all art. 2 con il quale il sindaco
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all’ ultimo comma dell art. 1 e della convalida di cui all art. 2,
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune.

#
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e
ne da comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il
sindaco dispone la immediata cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

#
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell’ inferm, ne va data comunicazione als indaco di quest’ultimo
comune. Se il provvedimneto di cui al primo comma del presente
articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data comunicazione al Ministaro degli Interni e al
consolato competente, tramite il prefetto.

#
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba
protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di
cui all’ art. 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una
proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne
da comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per
gli adempimenti di cui al primo e al secondo comma del presente
articolo, indicando la ulteriore durata presumibilmente del
trattamento stesso.

#
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che
in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono l’ obbligatorietà del trattamento sanitario;
comunica altresì l’ eventuale sopravvenuta impossibilità
a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione del sanitario ne da notizia al
giudice tutelare.

#
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e
per amministrare il patrimonio dell’ infermo.

#
L’ omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effeto
del provvedimento e configura, salvo che non esistano gliu estremi
per un reato più grave, il reato di omissione di atti di
ufficio.


Art.
4 – Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio

#
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio

#
Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro
dieci giorni. I provvedimenti di revoca sono adottati con lo stesso
procedimento del provvedimento revocato o modificato.


Art
. 5 – Tutela giurisdizionale


*
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e
chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per il territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.

*
Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma dell art. 3, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone del trattamento sanitario obbligatorio .

*
Nel processo daventi al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del
tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in
calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato
alle parti nonché al pubblico ministero.

*
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l’udienza di comparizione.

*
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale
provvede entro dieci giorni.

*
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove
disposte di ufficio o richieste dalle parti.

*
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.


Art.
6 – Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera


Gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
psichiatrici extra ospedalieri.


A
decorrere dall’ entrata in vigore della presente legge i trattamenti
sanitari per malttie mentali che comportino la necessità di
degenza ospedaliera e che siano a carico dello stato o di enti e
istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal
successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi
commi.


Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con
riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo
comma dell’ art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.°616, individuano gli ospedali generali nei quali,
entro sessanta giorni dall’ entrata in vigore della presente legge,
devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e
cura.


I
servizi di cui al secondo comma del presente articolo – secondo
quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n°128, per i servizi speciali obbligatori negli
ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di
posti letto superiore a 15 – al fine di garantire la continuità
dell’ intervento sanitario a tutela della salute mentale sono
organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale,
con gli altri servizie presidi psichiatrici esistenti nel territorio.


Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le
istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti
prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari
obbligatori e volontari in regime di ricovero.


In
relazione alle esigenze assistenziali, le provincepossono stipulare
con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi
dell successivo art. 7.


Art.
7 – Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di
assistenza ospedaliera psichiatrica.


*
A decorrere dall’ entrata in vigore della presente legge le
funzioni amministrative concernenti l’ assistenza psichiatrica in
condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle
province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle
regioni ordinarie e a statuto speciale. resta ferma l’ attuale
competenza delle province autonome di Trento e Bolzano.

*
L ‘assistenza ospedaliera disciplinata dagli artt. 12 e 13 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n°264, convertito con modificazioni
nella legge 17 agosto 1974, n°386, comprende i ricoveri
ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31
dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della
spesa.

*
A decorrere dall’ entrata in vigore della presente legge le
regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le
funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.

*
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria e
comunque non oltre il 1° gennaio del 1979, le province continuano
ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli
ospedali psichiatrici e di ogni altra funzione rigurdante i servizi
psichiatrici e di igiene mentale.

*
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano programmano
e coordinano l’ organizzazione dei presidi e dei servizi psichiatrici
e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel
territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e
di quelle in via di completamento tali iniziative non possono
comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni
provinciali .

*
E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali o sezioni psichiatriche e
utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o
neuropsichiatriche.

*
Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni
provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficenza si applicano i divieti di cui all’ art. 6
del decreto-legge 29 dicembre 1977, n°946, convertito con
modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n° 43.

*
Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali
generali, di cui all’ art. 6, è addetto personale degli
ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici
extraospedalieri.

*
I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre
strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni,
conformi ad uno schema tipo, da approvare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decretodel ministro
della sanità di intesa con le regioni e l’ Unione delle
province d’ Italia e sentite, per quanto rigurad i problemi del
personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative,

*
Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l’
altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma
dell’ art. 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di
ricovero e l’ impiego, anche mediante comando, del personale di cui
all’ ottavo comma del presente articolo.


Con
decorrenza del 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale
saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il
trattamento economico del personale degli ospedali psichiatrici
pubblici e gli istituti normativi di carattere economico delle
corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri


Art.
8 – Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici


*
Le norme di cui alla presente legge si applicano agli infermi
ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell’ entrata in
vigore della legge stessa.

*
Il primario responsabile della divisione entro novanta giorni dall’
entrata in vigore della presente legge, con singloe relazioni
motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i
nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il
proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa
struttura di ricovero, indicando la durata presubimile del
trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è
altresì tenuto agli adempimenti di cui all’ articolo 3.

*
Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di
cui all’ articolo 2 e ne da comunicazione al giudice tutelare con le
modalità e per gli adempimenti di cui all’ articolo 3.

*
L’ omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina
la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo
non sussitano gli estremi per un delitto più gravo, il reato
di omissione di atti di ufficio.

*
Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell’ articolo 7 e in
temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell’ articolo
6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati,
sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro vi sono stati
ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera.


Art.
9 – Attribuzuioni del personale medico


*
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari,
degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono
stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall’ articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n°
128.


Art.
10 – Modifiche al codice penale


*
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, pragrafo
6 del Codice Penale sono soppresse le parole : "di alienati di
mente". Nella rubrica del articolo 716 del Codice Penale sono
soppresse le parole : "di infermi di mente".

*
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: " a uno
stabilimento di cura o".


Art.
11 – Norme finali


*
Sono abrogati gli articoli 1,2,3-bis della legge 14 febbraio 1904, n°
36, concernente " Disposizioni sui manicomi e sugli alienati"
e successive modificazioni, l’ articolo 420 del codice civile, gli
articoli 714 e 717 del codice penale, il n° 1 dell articolo 2 e
dell’ articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la
disciplina dell’ elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n° 223, nonchè ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.

*
Le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
della presente legge restano in vigore sino alla data di entrata in
vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

*
Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e
riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di
profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi
comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di
trattamenti sanitari obbligatori le compotenze delle autorità
militari, dei medici di porto e aereoporto di frontiera e dei
comandanti di anvi e aereomobili.

*
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.