RICHIESTA INSERIMENTO INFORMAZIONI IN CARTELLA CLINICA
al RESPONSABILE
....................Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Ospedale....................................
Azienda ASL n°.....
e p.c. GIUDICE TUTELARE di...........................
OGGETTO:
ART.17 L.R. 30/01/91 N°7
inserimento informazioni in cartella clinica.
il/la sottoscritt.. .....................nato/a ..........il............
residente in .................via.............................
in atto ricoverat... presso il reparto psichiatrico
dell'Ospedale
Azieda ASL n°........
dal..........., in ricovero......................
visto
l'art.17 comma 2 della legge regionale 30/01/91 n°7
chiede
che vengono inserite in cartella clinica le seguenti informazioni:
.............................................................................
..............................................................................
............................................................................
...........................................................................
lì,................
FIRMA..................................
DIFFIDA
al RESPONSABILE
....................Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Ospedale....................................
Azienda ASL n°.....
e p.c. GIUDICE TUTELARE di...........................
il/la sottoscritt.. .....................nato/a ..........il............
residente in .................via.............................
in atto ricoverat... presso il reparto psichiatrico
dell'Ospedale
Azieda ASL n°........
dal..........., in ricovero......................
dichiara
*di rifiutare le cure psicofarmacologiche a lui somministrate in quanto lesive della sua integrità psicofisica;
*di accettare solo i trattamenti psicoterapici e socioriabilitativi in quanto rispondenti ai propri bisogni;
diffida
i medici e il personale del reparto dal somministrargli farmaci contro la sua volontà, ritenendoli responsabili di tutte le eventuale conseguenze.
lì,.......................
FIRMA........................................
sequestro di persona in psichiatria a livorno

Ieri, giovedì 7 febbraio, un uomo di 44 anni ha subito un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) all' Spdc di Livorno, notificatogli dopo una settimana di ricovero volontario, in risposta alle sue ripetute richieste di dimissioni.
M., ex paziente del Csm di Livorno, stanco della pesante terapia farmacologica, si era rivolto ad un medico di Firenze con il quale era riuscito a staccarsi dal Servizio di Salute Mentale, concordando una terapia meno invasiva. Mercoledì 30 gennaio la dottoressa del Csm, sotto probabili pressioni della famiglia, suona a casa di M. che non le apre. A quel punto la stessa, dopo qualche ora fa partire un Aso (Accertamento Sanitario Obbligatorio), e M., scortato da ambulanza e vigili urbani, arriva al Csm. Durante il colloquio con la dottoressa, M. accetta di farsi ricoverare volontariamente presso il decimo reparto di psichiatria di Livorno, consapevole del rischio di un ricovero coatto se si fosse rifiutato.
Nei giorni seguenti M. ha richiesto la sua cartella clinica per informarsi sia circa il regime del suo ricovero, sia sulla sua terapia farmacologica: negatagli la visione della cartella, dagli infermieri gli è stato detto di essere in Tsv (trattamento sanitario volontario). Da questo momento ha espresso più volte e chiaramente ai medici la volontà di firmare la dimissione dal ricovero e di uscire, come previsto dalle legge 180 (legge Basaglia del 1978), ma i medici non glielo hanno permesso, minacciandolo di trasformare il ricovero da volontario in obbligatorio, anche in presenza nostra e di due giornalisti, e nonostante il supporto esterno del suo medico di fiducia e di un legale.
In risposta a queste pressioni l Spdc di Livorno ha attivato il Tso, nonostante non sia soddisfatta una delle condizioni per l attivazione del provvedimento, il rifiuto delle cure, visto che M. le ha sempre accettate sia dentro al reparto, dove lui è entrato volontariamente, sia all esterno dove è in cura da un medico.
Siamo di fronte ad una serie di abusi che vanno dal ledere i diritti fondamentali dell individuo fino ad arrivare al sequestro di persona.
Ad M. è stata negata la possibilità di scegliere come, dove e con chi curarsi; di poter visionare la propria cartella clinica, per essere messo al corrente della propria diagnosi e dei farmaci a lui somministrati; di dare il consenso informato, per conoscere gli effetti dei trattamenti subiti. Ma l' abuso più grande è stato commesso quando, dopo qualche giorno, ad M. è stato impedito di dimettersi dal reparto con spintoni e ricatti, finché non avesse firmato la richiesta per la pensione di invalidità, questo si chiama sequestro di persona. Temiamo per l' incolumità di M. all interno del reparto, la sua volontà di uscire è stata mascherata da sintomo di malattia e viene trattata farmacologicamente, nel tentativo di neutralizzarne i comportamenti indesiderati, mettendo a rischio cosi la sua salute e non tutelandola come voglio far credere.
Ancora una volta ci troviamo di fronte al fatto che la psichiatria ripropone le stesse dinamiche che si attuavano nelle strutture manicomiali, esercitando un potere assoluto e fino a ora incontrastato.
contro gli abusi della psichiatria
Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud-Pisa
335 7002669
antipsichiatriapisa@inventati.org
www.artaudpisa.blogspot.com
www.artaudpisa.noblogs.org
STRALCIO DELLA LEGGE 833 DEL 23 DICEMBRE 1978
istituzione del servizio sanitario nazionale
TITOLO I - Il Servizio sanitario nazionale:
Capo I - Principi ed obiettivi (artt. 1-2)
o Art. 1 - I princìpi.
o Art 2.- Gli obiettivi.
Capo II - Competenze e strutture 3-18)
o [...]
o Art. 14 - Unità sanitarie locali.
o [...]
Capo III - Prestazioni e funzioni
o [...]
o Art. 33 - Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
o Art. - 34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
o Art. - 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale
o [...]
Capo IV - Personale ;(artt. 47-48)
Capo V - Controlli, contabilità e finanziamento (artt. 49-52)
TITOLO II - Procedure di programmazione e di attuazione del Servizio sanitario nazionale (artt. 53-63)
* [...]
* Art. - 64. Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica
* [...]
TITOLO III - Norme transitorie e finali (artt.64-83)
Art. 1 - I princìpi.
# La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
# La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
# Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
# Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
# Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
Art 2.- Gli obiettivi.
* Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
* Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
Art. 14 - Unità sanitarie locali.
* L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
* Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.
* Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado; f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.33.
Art. 33 - Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
* Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
* Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
* Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
* Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
* Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
* Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
* Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
* Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. - 34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
* La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
* Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
* Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
* Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
* Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
* Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. - 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale
* Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
* Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
* Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
* Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
* Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
* Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
* La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
* Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
* Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
* Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
* Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
* Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
* Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. - 64. Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica
* La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
* Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.
* E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
* La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.
* La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
* Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
* Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
* Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.
* Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180.
LEGGE 180 DEL 13 MAGGIO 1978
La legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente quasi per intero nella legge n° 833 del 23 dicembre 1978, con la quale veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico
Art. 10 - Modifiche al codice penale
Art. 11 - Norme finali
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
# Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
# Nei casi di cui per legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono e essere disposti dall' autorità sanitaria nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
# Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
# Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto a comunicare con chi ritenga opportuno.
# Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi è obbligato.
# Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
# Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
# Nei casi di cui al precedente comma la proposta di un trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall' infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
# Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dallacovalida delle proposta di cui all art. 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto dal precedente comma.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale .
# Il provvedimento di cui all art. 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all' ultimo comma dell art. 1 e della convalida di cui all art. 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
# Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e ne da comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la immediata cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
# Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell' inferm, ne va data comunicazione als indaco di quest'ultimo comune. Se il provvedimneto di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministaro degli Interni e al consolato competente, tramite il prefetto.
# Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all' art. 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibilmente del trattamento stesso.
# Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l' obbligatorietà del trattamento sanitario; comunica altresì l' eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario ne da notizia al giudice tutelare.
# Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell' infermo.
# L' omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effeto del provvedimento e configura, salvo che non esistano gliu estremi per un reato più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
# Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio
# Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
* Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per il territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
* Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell art. 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone del trattamento sanitario obbligatorio .
* Nel processo daventi al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
* Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
* Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
* Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
* I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malttie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.°616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo comma del presente articolo - secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n°128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell' intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale, con gli altri servizie presidi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le provincepossono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi dell successivo art. 7.
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
* A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti l' assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. resta ferma l' attuale competenza delle province autonome di Trento e Bolzano.
* L 'assistenza ospedaliera disciplinata dagli artt. 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n°264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n°386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa.
* A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
* Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria e comunque non oltre il 1° gennaio del 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e di ogni altra funzione rigurdante i servizi psichiatrici e di igiene mentale.
* Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano programmano e coordinano l' organizzazione dei presidi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali .
* E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
* Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza si applicano i divieti di cui all' art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n°946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n° 43.
* Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all' art. 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extraospedalieri.
* I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decretodel ministro della sanità di intesa con le regioni e l' Unione delle province d' Italia e sentite, per quanto rigurad i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
* Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l' altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell' art. 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l' impiego, anche mediante comando, del personale di cui all' ottavo comma del presente articolo.
Con decorrenza del 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
* Le norme di cui alla presente legge si applicano agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell' entrata in vigore della legge stessa.
* Il primario responsabile della divisione entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, con singloe relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presubimile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui all' articolo 3.
* Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all' articolo 2 e ne da comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all' articolo 3.
* L' omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo non sussitano gli estremi per un delitto più gravo, il reato di omissione di atti di ufficio.
* Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell' articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell' articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico
* Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n° 128.
Art. 10 - Modifiche al codice penale
* Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, pragrafo 6 del Codice Penale sono soppresse le parole : "di alienati di mente". Nella rubrica del articolo 716 del Codice Penale sono soppresse le parole : "di infermi di mente".
* Nello stesso articolo sono soppresse le parole: " a uno stabilimento di cura o".
Art. 11 - Norme finali
* Sono abrogati gli articoli 1,2,3-bis della legge 14 febbraio 1904, n° 36, concernente " Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l' articolo 420 del codice civile, gli articoli 714 e 717 del codice penale, il n° 1 dell articolo 2 e dell' articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell' elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n° 223, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
* Le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore sino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
* Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le compotenze delle autorità militari, dei medici di porto e aereoporto di frontiera e dei comandanti di anvi e aereomobili.
* La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.